Se hai stipulato una polizza Cattolica per un prodotto della nuova linea ACTIVE VEICOLI (il numero di polizza è nel formato 18XXXXXXX) puoi consultare il tuo Attestato di Rischio (ATR):
Se hai stipulato una polizza RC Auto Cattolica con un precedente prodotto (il numero di polizza è nel formato XXXXXX33XXXXXX) puoi consultare il tuo Attestato di Rischio (ATR):
Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015
Provvedimento IVASS n.71 del 2 maggio 2018
Il regolamento n. 9 del 2015 dell’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) ha disposto che, dal 1° luglio 2015, l’attestato di rischio, che certifica la situazione assicurativa r.c.auto degli ultimi cinque anni, non debba più essere trasmesso presso l’abitazione dell’assicurato come documento cartaceo, ma deve essere messo a disposizione in via telematica nell’apposita area del sito internet dell’impresa riservata ai contraenti
Con il provvedimento n 71 del 2 maggio 2018, l’IVASS ha deciso di:
Di seguito riepiloghiamo le principali novità stabilite dall’Organo di Vigilanza, e relative al provvedimento n. 71, nella forma Domande&Risposte per rendere più agevole l’informazione su contenuti assicurativi piuttosto complessi.
Che cos’è la “Tabella della sinistrosità pregressa” e che cosa cambia?
Si tratta di una tabella nella quale è riassunta la storia assicurativa dei sinistri che hanno coinvolto il veicolo. L’attuale normativa prevede che vengano indicati i sinistri degli ultimi 5 anni (+ l’anno corrente). A partire da gennaio 2019, la tabella verrà arricchita progressivamente di una anno per volta fino a rappresentare la storia assicurativa di 10 anni. Esemplificando: da gennaio 2019 la tabella riporterà la storia degli ultimi 6 anni (+ l’anno corrente), da gennaio 2020 la tabella riporterà la storia degli ultimi 7 anni (+ l’anno corrente) e così via fino a raggiungere nel 2023 i 10 anni di valorizzazione.
Come si aggiornerà la “Tabella della sinistrosità pregressa”?
Nelle attestazioni di rischio elaborate per contratti in scadenza dal 1° agosto 2018, viene introdotto un nuovo codice denominato Identificativo Univoco di Rischio (IUR) generato dall’abbinamento tra l’avente diritto dell’attestato di rischio, di norma il proprietario (o se diverso il locatario, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’intestatario temporaneo registrato sulla carta di circolazione) e il veicolo assicurato. Lo IUR consente l’aggiornamento constante della “Tabella della sinistrosità pregressa” presente nella Banca Dati degli attestati anche in caso di cambio del veicolo o della compagnia di assicurazione rendendo così l’attestato dinamico. Attraverso lo IUR, quindi, la gestione di eventuali sinistri definiti tardivamente o riscattati o la cui percentuale di responsabilità si modifica nel tempo ecc… si semplifica riducendo al minimo la perdita di dati o il margine di errore dovuto a processi gestionali spesso manuali e laboriosi.
Che cos’è un sinistro “tardivo”?
E’ un sinistro pagato da una compagnia di assicurazioni, in tutto o in parte, nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della polizza, o dopo la scadenza del contratto stesso, e che, nel caso di cambio di compagnia da parte dell’assicurato responsabile del predetto sinistro, non viene indicato nell’attestato di rischio. Con l’attestato dinamico, introdotto dalla nuova normativa, anche i sinistri tardivi, seppur a posteriori e purchè pagati non oltre 5 anni dalla loro denuncia, concorreranno all’aggiornamento della “Tabella della sinistrosità pregressa”.
Come avviene l’imputazione di un sinistro tardivo?
La compagnia che ha gestito il sinistro “tardivo” provvede a trasmetterlo obbligatoriamente alla Banca Dati degli attestati abbinato al codice IUR. La Banca Dati, tramite lo IUR, individua la compagnia che sta assicurando il veicolo e segnala, alla stessa, la presenza del sinistro “tardivo” che dovrà essere indicato nella “Tabella della sinistrosità pregressa”. La compagnia che ha ricevuto la segnalazione in occasione della scadenza annuale di rinnovo provvederà ad indicare nell’attestato di rischio il sinistro tardivo e a riclassificare il contratto.
Con la procedura di “riciclo” oltre ai sinistri tardivi saranno gestiti anche i casi di “riscatto” del sinistro, ossia il sinistro che l’assicurato rimborsa tardivamente alla compagnia che lo ha liquidato per evitare lo scatto del malus, ma anche i casi di cancellazione di un sinistro per erronea registrazione, la modifica della percentuale di responsabilità ecc…
Cosa succede se il sinistro tardivo viene in seguito riscattato?
Nel caso in cui, sul contratto in essere al momento del sinistro, sia prevista, e il cliente se ne avvalga, la possibilità di rimborsare il sinistro alla compagnia che lo ha pagato, questa dovrà segnalare tale evento alla Banca Dati degli attestati in combinazione con lo IUR. La Banca Dati, tramite lo IUR, individuerà la compagnia che sta assicurando il veicolo segnalandole la presenza di un riscatto. Conseguentemente la compagnia che riceve la segnalazione in occasione della scadenza annuale di rinnovo provvederà ad eliminare il sinistro dalla tabella della sinistrosità pregressa dell’attestato e a riclassificare il contratto.
A chi deve essere indirizzata la richiesta di informazioni sul sinistro tardivo indicato nell’attestato di rischio?
L’eventuale richiesta di informazioni sul sinistro “tardivo” va indirizzata alla compagnia che lo ha pagato. Per individuare tale compagnia il contraente o il proprietario del veicolo potrà rivolgersi all’assicuratore con cui è in corso il contratto R.C.Auto o che ha assicurato per ultimo il veicolo, il quale potrà fornire gli estremi della compagnia che ha gestito e pagato il sinistro tardivo.