Hai una controversia su un sinistro rc auto? Puoi avvalerti della procedura di conciliazione stragiudiziale prevista dall’accordo siglato tra l’Ania (Associazione nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e le più importanti associazioni dei consumatori, cui la nostra società ha aderito.
Scopri qui le condizioni e le modalità di attivazione.
Al fine di facilitare i rapporti tra i consumatori e le imprese di assicurazione e ridurre il contenzioso nel settore, un apposito accordo siglato tra l’Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e le più importanti Associazioni dei consumatori ha istituito una procedura di conciliazione stragiudiziale, che ogni consumatore può attivare in caso di controversia su un sinistro rca.
Cattolica Assicurazioni ha aderito all’accordo e pertanto, in caso di controversia su un sinistro rc auto, il consumatore può attivare la procedura di conciliazione anziché rivolgersi al giudice.
Le controversie che possono essere trattate mediante la conciliazione paritetica sono quelle relative a sinistri rca la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000,00 euro.
Può attivare la conciliazione paritetica il consumatore che:
Inoltre è necessario che il consumatore:
Ricevuta da parte del consumatore la domanda di conciliazione, l’Associazione interpellata esamina le ragioni del consumatore e valuta la fondatezza della richiesta.
Se l’Associazione ritiene fondata la richiesta, entra in contatto telematicamente con l’impresa di assicurazione interessata.
Viene quindi costituita una Commissione di conciliazione composta da un rappresentante dell’impresa di assicurazione e da un rappresentante dell’Associazione dei consumatori.
La procedura di conciliazione ha una durata massima di 30 giorni: in caso di esito positivo, il procedimento si conclude con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione che ha efficacia di accordo transattivo; in caso di esito negativo, viene redatto, invece, un verbale di mancato accordo, che viene tempestivamente comunicato al consumatore.
Per accedere alla procedura, il consumatore può rivolgersi a una delle Associazioni dei consumatori aderenti all’accordo, indirizzandole una richiesta di conciliazione, utilizzando il modulo che si può scaricare dai siti internet delle Associazioni dei consumatori e dell’Ania e di cui si mette a disposizione un fac-simile.
Il consumatore può allegare alla richiesta copia della documentazione in suo possesso (richiesta di risarcimento, modulo Cai ed eventuale risposta dell’impresa).
La procedura non comporta costi per il consumatore, fatta salva l’eventuale iscrizione all’Associazione a cui conferisce il proprio mandato.
Si riporta di seguito l’elenco delle Associazioni dei consumatori che hanno aderito all’accordo, ricordando che le informazioni sulla procedura di conciliazione paritetica e sulle modalità per accedervi possono essere reperite sui rispettivi siti internet e sul sito dell’Ania www.ania.it
Associazioni | sito web |
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ADICONSUM | www.adiconsum.it |
ADOC | www.adocnazionale.it |
ALTROCONSUMO | www.altroconsumo.it |
ASSOUTENTI | www.assoutenti.it |
ASSOCONSUM | www.asso-consum.it |
CASA DEL CONSUMATORE | www.casadelconsumatore.it |
CENTRO TUTELA CONSUMATORI E UTENTI | www.centroconsumatori.it |
CITTADINANZA ATTIVA | www.cittadinanzattiva.it |
CODACONS | www.codacons.it |
CODICI | www.codici.org |
CONFCONSUMATORI | www.confconsumatori.com |
FEDERCONSUMATORI | www.federconsumatori.it |
LEGA CONSUMATORI | www.legaconsumatori.it |
MOVIMENTO CONSUMATORI | www.movimentoconsumatori.it |
MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO | www.difesadelcittadino.it |
UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI | www.consumatori.it |